Statuto

STATUTO DELLA “FONDAZIONE PALMIERI – O.N.L.U.S.”

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Lecce

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Per iniziativa del fondatore Professoressa LUCIANA PALMIERI è costituita la fondazione
denominata “FONDAZIONE PALMIERI – O.N.L.U.S.” (Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale).
La qualifica O.N.L.U.S, ossia Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare
segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della
Fondazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 10 (dieci) primo comma lettera i) del
D.Lgs. n. 460/1997.
Art. 2) SEDE E DURATA
La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito del territorio italiano, non ha fini di lucro e gli
eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.
La Fondazione ha sede legale in Lecce alla via (Vico?) Dei Sotterranei.
La sua durata è illimitata
Art. 3) SCOPO E ATTIVITA’
La Fondazione si propone di svolgere quale attività istituzionale quella di:
– tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse storico ed artistico ed in particolare il
patrimonio storico ed artistico della città di Lecce.
La fondazione potrà inoltre svolgere quale attività direttamente connessa alla prima, la promozione
della cultura e dell’arte in tutte le sue forme.
Al fine di perseguire i predetti scopi, la Fondazione si propone di:
1) promuovere attività di ricerca in materia di storia dell’arte, storia, economia, diritto, filosofia e
lingue antiche, musica, matematica, fisica e medicina;
2) compiere interventi generali e mirati volti a favorire la crescita e l’espansione della cultura con
particolare riferimento alla storia dell’arte, alla storia e filosofia, alle materie economiche,
giuridiche, lingue antiche, musica, matematica, fisica e medicina;
3) collaborare con enti e associazioni pubbliche e private che svolgano compiti similari o
complementari;
4) promuovere studi e ricerche;
5) istituire borse di studio e premi o collaborare all’attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da
altri soggetti;
6) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a
livello nazionale e internazionale;
7) pubblicare, direttamente o indirettamente, libri, quaderni, articoli, paper di ricerca;
8) acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle
nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione
sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo
(affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate;
9) promuovere rassegne d’arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri
musicali e altre attività artistiche;
10) svolgere attività di studio e documentazione;
11) ricevere offerte in beni e denaro da destinare alle proprie attività istituzionali;
12) collaborare con scuole, università, Enti pubblici, privati ed ecclesiali, nonché autorità politiche e
amministrative;
13) concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici, privati o ecclesiali aventi scopi affini o
strumentali ai propri;
14) partecipare a Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e persone giuridiche aventi scopi
analoghi, strumentali o complementari ai propri;
15) promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o
servizi di modico valore;
16) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte dell’attività nonché studi
specifici e consulenze;
17) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali,
ivi incluse attività di carattere immobiliare.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate e, in ogni caso,
differenti da quelle di cui all’art. 10, primo comma lett. a) del Decreto Legislativo n° 460/97, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal predetto decreto.
Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione potrà anche provvedere all’erogazione di proprie
somme di denaro ad associazioni o enti che favoriscano ed attuino il perseguimento di detti scopi e
potrà partecipare a raccolte di fondi promosse da terzi a tal fine.
Art. 4) PATRIMONIO
La dotazione patrimoniale dell’Ente è costituita dai beni indicati nell’atto costitutivo, di cui il
presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di
acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi,
mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
Art. 5) RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche della Fondazione sono costituite da:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima non
espressamente destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
b) dalle sovvenzioni specificatamente vincolate alle erogazioni di borse di studio e premi, alla
realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di
seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;
c) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti
pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
d) dai contributi versati da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o
sostegno alla Fondazione e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;
e) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali,
accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;
f) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta,
volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.
Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per
la realizzazione dei suoi scopi.
I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi
(pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i
mezzi per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve e/o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che
la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
O.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6) ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
– il Presidente;
– il Vice-presidente;
– il Consiglio di Amministrazione
– il Segretario.
Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio, purché regolarmente documentate e salvo
che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal Decreto
Legge n. 239/1995, convertito nella Legge n. 336/1995 e successive modificazione ed integrazioni,
per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a.
Art. 7) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7 (sette) componenti.
Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla
sostituzione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione. In particolare:
– programma anno per anno l’attività sociale;
– approva sia il bilancio consuntivo sia quello preventivo per l’anno successivo;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni
mobili ed immobili;
– delibera gli incrementi del patrimonio;
– provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico
ed economico;
– provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
– approva eventuali regolamenti interni;
– delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello
Statuto e lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14
(quattordici);
– esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri
organi previsti dal presente Statuto.
Art. 8) PRESIDENTE
La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore Prof.sa Luciana Palmieri, la
quale potrà in ogni momento rinunciarvi e nominare un suo successore.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.
Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle
rispettive adunanze;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi
dell’ausilio del Segretario;
– firma tutti gli atti della fondazione;
– predispone lo schema di bilancio;
– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della
Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza
successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione
di detto provvedimento.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, o ad uno o più membri del Consiglio
disgiuntamente o congiuntamente. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di
fronte al Consiglio di Amministrazione.
Art. 9) VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice
Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.
Art. 10) POTERI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e
competenza generale per l’indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.
In particolare:
a) predispone il programma annuale di attività della Fondazione e ne cura l’esecuzione;
b) discute e approva le modifiche da apportare allo statuto, la trasformazione e l’estinzione della
Fondazione ai sensi del precedente art. 6), nonché l’avvenuta decadenza di propri membri assenti
ingiustificati;
c) si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le
modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento della fondazione ai sensi degli articoli 6 e 14;
d) nomina, su designazione del Presidente, il Segretario e ne stabilisce il compenso;
e) nomina e revoca, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli
eventuali rimborsi spese e ne disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di
convocazione, il funzionamento e l’articolazione interna, nonché le competenze specifiche di tali
articolazioni;
f) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo;
g) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l’eventuale compenso;
h) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
i) delibera sull’accettazione di beni e contributi di cui all’art. 5);
j) delibera in ordine all’utilizzazione dei beni della Fondazione;
k) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di
ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate
alle iniziative della Fondazione;
l) delega, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto da alcuni
dei suoi componenti, oppure a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi
delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Art. 11) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l’elenco
degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per la riunione, da inviare al
domicilio di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione con lettera, telegramma, fax o email,
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo prevedere, in caso di
urgenza, termini più brevi.
In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena nominato si riunisce, invece, su
convocazione, anche verbale, del membro più anziano per età e prende atto, preliminarmente,
della designazione del nuovo Presidente.
In caso di riunione in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro
argomento che venga concordemente posto all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo
almeno 3 (tre) volte l’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
All’inizio di ogni riunione il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi
componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.
In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o
impedimento, quello dei consiglieri con nomina a vita.
Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma
con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine
cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che
assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.
Art. 12) SEGRETARIO
Il Segretario della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di
Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi.
I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall’Organo che lo nomina. In generale,
collabora con il Presidente nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla
conservazione dell’archivio della Fondazione.
Art. 13) I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
2) il libro giornale della contabilità sociale;
3) il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal
Segretario in ogni pagina.
Art. 14) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario della Fondazione va dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di
ciascun anno.
Alla fine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello
preventivo per l’anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.
Art. 15) ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ai sensi del
precedente articolo 6), delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o
irraggiungibili gli scopi statutari.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più
liquidatori, muniti dei necessari poteri.
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e
regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento
alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizione di legge in materia, con particolare
riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n° 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.

powered by Eng
©2024 Fondazione Palmieri, galleria d'arte, eventi culturali a Lecce